Le terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23723 del 27 maggio 2026, depositata in data 26 giugno 2026, in tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale ha affermato il seguente principio di diritto: “integra il reato di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 196/2005 l’omessa comunicazione all’autorità marittima competente di qualsiasi guasto o difetto, anche volontariamente determinato, idoneo ad alterare la capacità di manovra o la navigabilità della nave, qualora possa compromettere la sicurezza della navigazione”
