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Traffico navale - Monitoraggio e sicurezza - Guasto o difetto idoneo ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità dell’imbarcazione - Omessa comunicazione all’autorità marittima competente - Corte di Cassazione, terza Sezione penale, sentenza n. 23723 del 27 maggio 2026 depositata in data 26 giugno 2026

Le terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23723  del  27 maggio 2026, depositata in data 26 giugno 2026, in tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale ha affermato il seguente principio di diritto:  “integra il reato di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 196/2005 l’omessa comunicazione all’autorità marittima competente di qualsiasi guasto o difetto, anche volontariamente determinato, idoneo ad alterare la capacità di manovra o la navigabilità della nave, qualora possa compromettere la sicurezza della navigazione” 

 

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