La quinta sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 16 luglio 2026, sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanze del 6 giugno 2024, pervenute in cancelleria il 17 giugno 2024, nei procedimenti ZD (C‑424/24), MI (C‑425/24) contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Procura federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (C‑424/24), Collegio di garanzia dello sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (C‑424/24), Corte federale d’appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (C‑424/24). ha affermato che: ” Gli articoli 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un’associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell’autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dirigenti sportivi una sanzione consistente in un’inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare, a condizione che: – l’adozione delle disposizioni che consentono alla stessa associazione di irrogare una siffatta sanzione persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale compatibili con il Trattato FUE, di natura non puramente economica, e che – tali disposizioni rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire la realizzazione di tale o di tali obiettivi, in modo coerente e sistematico, e che la determinazione caso per caso delle sanzioni da esse previste sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, che consentano di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti e che possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo” 2) ” L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che circoscrive i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un’associazione sportiva nazionale, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale», a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, escludendo i poteri consistenti, da un lato, nel concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel merito e, dall’altro, nell’annullare detta sanzione nonché nel farne cessare gli effetti, a condizione che almeno l’organo appartenente a tale «giustizia sportiva nazionale» che statuisce in ultima istanza: – costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell’Unione dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità; – sia precostituito per legge per quanto concerne la sua esistenza, composizione e organizzazione; – svolga un ruolo giurisdizionale; – segua un procedimento che offra le garanzie necessarie, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti della difesa nonché al rispetto del principio del contraddittorio, e – sia in grado di esercitare, in via preliminare, un controllo giurisdizionale effettivo sulla stessa sanzione”
