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Appello - Inammissibilità - Mancanza deposito ricevute telematiche di notifica del ricorso in appello -’ Art. 53, c. 2, d.lgs. n. 546 /1992 - Art. 22, c. 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 - Conformità all’art. 6 CEDU - Corte di Cassazione, Sezione tributaria , Ordinanza n. 22668 del 15 maggio 2026 depositata in data 3 luglio 2026

La  Sezione tributaria  della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 22668 del 15 maggio 2026 depositata in data 3 luglio 2026,  in tema di ricorso in appello  ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, l’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato in senso conforme all’art. 6 della CEDU, secondo l’interpretazione di tale ultima disposizione fornita dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia), volta ad evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo per il quale la disposizione è stata dettata, che è quello di consentire al giudice di riscontrare, in limine litis, l’eventuale tardività dell’impugnazione. Pertanto, nel caso in cui l’appellante depositi, nel termine previsto dalla menzionata disposizione, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formato analogico (.pdf) e non digitale, l’appello non va dichiarato inammissibile ove, anche in assenza di una specifica dichiarazione di conformità all’originale della copia analogica prodotta, la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia oggetto di specifica contestazione”

 

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