La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26864 del 9 luglio 2026, depositata in data 14 ottobre 2026, in tema di pensionamento anticipato ha affermato il seguente principio di diritto: “Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro. La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito”
