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Omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti - Artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 - Condannato per il delitto aggravato ex art. 416-bis.1 c. p. - Corte di Cassazione, prima Sezione penale, sentenza n. 28586 del 16 aprile 2026 depositata in data 28 luglio 2026

Le prima sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28586  del  16 aprile 2026, depositata in data 28 luglio 2026, in tema di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali ha affermato il seguente principio di diritto: “il reato di cui agli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n.646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetti che risultino condannati per un delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., è configurabile anche quando in relazione a tale ultimo reato sia stata applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.”

 

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