La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3865 del 3 dicembre 2025 depositata in data 20 febbraio 2026, in tema di notificazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora sia concesso termine per la rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell’art. 291 c.p.c., l’esecuzione della notificazione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva, pur consistendo nell’errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice o in ipotesi anche prorogato ex lege in applicazione analogica dell’art. 328, primo comma, c.p.c., a meno che non ricorrano i presupposti per la rimessione in termini della parte procedente ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c.”
