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Notificazione cartelle di pagamento - Illegittimità - Agenzia delle Entrate Riscossione - Dimostrazione avvenuta interruzione decorso dei termini di prescrizione - Riferibilità atto notificato all’Amministrazione di provenienza - Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 9599 del 3 febbraio 2026 depositata in data 15 aprile 2026

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9599 del  3 febbraio 2026 depositata in data 15 aprile 2026,  in tema di notifica delle cartelle di pagamento da parte della Agenzia delle Entrate, ha affermato il seguente principio di diritto: “Laddove l’agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica di conseguenza e, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculi la provenienza

 

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