La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37841 del 6 ottobre 2026, depositata in data 28 ottobre 2026, in tema di arresto in flagranza, ha affermato che “…..che costituisce una mera irregolarità il deposito telematico della richiesta di convalida di arresto pervenuta all’ufficio del giudice per le indagini preliminari entro il termine di 48 ore dall’esecuzione dell’arresto e contenuta in un unico e unitario atto relativo alla richiesta di applicazione di misura cautelare, essendo irrilevante la necessità di provvedere alla corretta canalizzazione della richiesta, anche come “atto urgente”, per procedere agli
adempimenti connessi – e, fra questi, la fissazione dell’udienza, il deposito in favore del difensore e il deposito del provvedimento conclusivo – trattandosi di attività che possono essere eseguite attraverso la mera correzione della procedura informatica e sdoppiamento delle richieste “.
