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Minori - Oneri di collocamento del minore - Competenza - Residenza del genitore alla data dell’originario provvedimento giudiziario - Successivo trasferimento -Corte di Cassazione Sezione prima Civile, Ordinanza n. 27840 del 16 ottobre 2026 pubblicata in data 27 ottobre 2026

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27840 del 16 ottobre 2026, depositata in data 27 ottobre 2026, in tema di oneri di collocamento del minore ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. Lombardia n. 34 del 2004, gli oneri derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in struttura residenziale del minore sottoposto a provvedimento della autorità giudiziaria gravano, per tutta la durata della prestazione, sul Comune nel quale risiedono i genitori titolari della responsabilità genitoriale alla data del primo provvedimento che dispone l’affidamento e dà origine alla situazione assistenziale cui gli oneri si riferiscono. La successiva variazione della residenza dei genitori – così come l’adozione di ulteriori provvedimenti che, nella continuità dell’affidamento già disposto, disciplinino o modifichino leconcrete modalità di collocamento del minore – non determina il trasferimento dell’obbligazione a un diverso Comune, salvo che venga costituita una nuova e autonoma situazione di affidamento”

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