Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24845 del 14 aprile 2026, depositata in data 29 agosto 2026, in tema di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ha affermato che “il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e debitor debitoris, bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo “. La Suprema Corte ha pertanto concluso che il creditore procedente può comunque avvalersi della tutela esecutiva nei confronti del terzo innanzi al giudice ordinario, sebbene la dichiarazione negativa della amministrazione finanziaria conservi la natura di atto espressivo del potere impositivo che può essere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge
