Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24699 del 24 marzo 2026, depositata in data 18 agosto 2026, in tema di remunerazione delle attività del consulente tecnico di parte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“A) la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c.. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”;
“(B) il risarcimento del danno emergente consistito nella necessità di dover sostenere una spesa non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che quella spesa sia stata sostenuta”;
“(C) se la vittima di un fatto illecito chiede di essere risarcita di una spesa che assume già sostenuta, ha l’onere di provare il pagamento; se invece chiede di essere risarcita di una spesa necessaria, ma non ancora sostenuta, ha l’onere di provare soltanto o di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro“
