Le sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34418 del 9 settembre 2026, depositata in data 24 settembre 2026, in tema di violenza domestica e conseguenze della conoscenza del processo per causa di forza maggiore dovuta al collocamento in una casa rifugio ad indirizzo segreto, ha affermato che “…sarebbe del tutto incongruo riconoscere alla persona offesa diritti di partecipazione e interlocuzione e poi precluderle la possibilità di esercitarli effettivamente, con il conseguente svuotamento del diritto medesimo. Tanto corrisponde alla logica della partecipazione attiva della vittima, anche attraverso una difesa tecnica in una logica di tutela risarcitoria che va ben al di là della semplice volontà di far valere un legittimo interesse economico” giungendo alla conclusione che “………ove la persona offesa non venga posta effettivamente e concretamente a conoscenza del procedimento e il giudice si limiti a una valutazione formalistica della ritualità della notifica, senza esaminare gli elementi di fatto dimostrativi della forza maggiore, vengono svuotati il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il diritto a un giusto processo (art. 111 Cost.) e l’obbligo dello Stato di rendere effettiva la tutela della vittima, incluso il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal delitto subito”
