Le sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32469 del 10 luglio 2026, depositata in data 2 settembre 2026, in tema di stupefacenti e relativa condotta ha affermato che “……la distinzione tra fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e fatto caratterizzato da abitualità non possa essere ricostruita sulla base di un criterio meramente quantitativo”. Ha precisato pertanto che “La nozione di non occasionalità, infatti, si colloca su un piano intermedio tra l’occasionalità e l’abitualità e può essere desunta anche da elementi fattuali che evidenzino la reiterazione dell’attività illecita, ancorché non sfociata nell’accertamento di una pluralità di autonomi episodi criminosi”. Inoltre che “…..diverso è il concetto di abitualità, che postula un grado di reiterazione più intenso e una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa”
