La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10707 del 31 marzo 2026 depositata in data 22 aprile 2026, in tema di ha affermato il seguente principio di diritto: “ Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.. fall., ai sensi dell’art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina“
