La Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37825 del 10 luglio 2025 depositata in data 20 novembre 2025, in tema di istituto della rimessione del processo ex artt. 45 ss. cod. proc. pen. ha affermato il seguente principio di diritto: “Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali “. La Suprema Corte a tal proposito ha infatti evidenziato come tale istituto sia “….. privo della natura di mezzo di gravame ed attivato attraverso un atto, ovvero la richiesta di cui all’art. 46 cod. proc. pen. , strutturalmente differente dal ricorso per cassazione in materia di procedimenti principali o incidentali”.
