La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16933 del 4 aprile 2025, depositata in data 18 aprile 2025, in tema di annullamento della decisione impugnata ai soli effetti civili nel ricorso per cassazione penale ha affermato che “La sussistenza del danno …….se èfatti prossima all’immanenza ove la parte civile sia persona offesa del reato, direttamente lesa dall’azione criminosa tipica, deve essere, invece, specificamente provata ove il rapporto tra azione e danno sia indiretto, come avviene, di regola, nei casi in cui la pretesa civilistica sia avanzata dal danneggiato, che può essere anche un’associazione rappresentativa di interessi collettivi. Ciò fermo restando che l’ammontare del risarcimento e, dunque, la gravità della lesione deve essere sempre oggetto di specifica prova.”