La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8551 del 28 gennaio 2026 depositata in data 4 marzo 2026, in tema di risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni, ha affermato che “nel caso in cui l’azione civile sia volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, la legittimazione passiva spetta al Ministro della giustizia, e non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri“. La conclusione cui giunge la Corte trova conforto nel quadro “….. delineato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 117 del 1988 con riferimento al danno cagionato da comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere con dolo o colpa grave e al diniego di giustizia come definito dall’art. 3.”, trovando conferma “………nell’art. 13 legge cit. che, con riferimento al danno derivante da un reato
commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, richiama le norme
ordinarie”
