La sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 11011 del 15 aprile 2026 depositata in data 24 aprile 2026, in tema di procedimento tributario ha affermato il seguente principio di diritto: “nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del d. Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza”
