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Procedimento civile di rinvio ex art. 622 c.p.p - Competenza territoriale - Giudice civile di grado d’appello del medesimo ufficio giudiziario ove è stato celebrato il processo penale - Errore sull’ufficio territorialmente competente - Principio di conservazione degli atti - Declaratoria di incompetenza - Assegnazione termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente - Corte di Cassazione prima sezione civile, sentenza n. 25244 del 10 settembre 2026 depositata in data 11 settembre 2026

La prima sezione civile della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 25244  del  10 settembre 2026, depositata in data 11 settembre 2026, in tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., e della relativa competenza territoriale  ha affermato che “Ad evitare l’estinzione del giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., pertanto, è necessario, ma anche sufficiente, che il giudizio di rinvio sia tempestivamente riassunto nel termine previsto dall’art. 393 cod. proc. civ., anche se il giudice adito è incompetente”.  Rilevando che “……….l’esigenza di conservazione degli effetti processuali della domanda, la quale assume particolare pregnanza nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., nel quale la parte non introduce una controversia nuova, ma è chiamata a dare prosecuzione a un processo già instaurato e giunto sino al giudizio di legittimità. Infatti, poiché l’oggetto della riassunzione è la prosecuzione di un rapporto processuale preesistente, l’ordinamento deve privilegiare, ove possibile, la conservazione degli atti e degli effetti già prodotti, anziché la loro radicale eliminazione per effetto di un errore nella individuazione del giudice territorialmente competente”. 

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