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Patteggiamento per omicidio stradale - Omessa applicazione della riduzione della sanzione amministrativa accessoria - Obbligatorietà ex art. 222, c. 2-bis, cod. strada in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancanza di motivazione in ordine all’entità della sanzione amministrativa accessoria - Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 35288 del 2 luglio 2026 depositata in data 5 ottobre 2026

Le quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35288  del  2 luglio 2026, depositata in data 5 ottobre 2026, in tema di patteggiamento per omicidio stradale sulla base della giurisprudenza di legittimità  ha ribadito  che “In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada“. La Suprema Corte ha altresì chiarito che ” …….. allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio stradale) in misura pari o di poco superiore al minimo, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione………. Il giudice deve quindi fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita” 

 

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