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’Opposizione a decreto penale di condanna - Disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c. p. p. – Applicabilità - forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti - Cass. pen. 5^ Sez. sent. n. 4613 del 9.1.2024, depositata in data 1 febbraio 2024

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione  con la sentenza  n. 4613, del  9.1.2024, depositata in data 1 febbraio 2024, relativamente all’atto di opposizione a decreto penale di condanna “………..non trova applicazione  la disciplina ex art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c. p. p.,   poichè l’art. 461, comma 1, c. p. p. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione previste dall’art. 582, e non anche la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581, cosicchè, all’estensione della disciplina delle impugnazioni osta sia il  principio d i tassatività delle causa di ammissibilità, sia anche l’equiparazione tout court dell’opposizione all’atto di impugnazione, che va invece operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis”

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