La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2687 del 11 novembre 2025 depositata in data 22 gennaio 2026, in tema di oblazione, a mezzo del quale è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa, ha affermato che “……una volta intervenuta, da parte del giudice, la determinazione dell’importo da versare a titolo di oblazione facoltativa, in accoglimento di un’espressa richiesta dell’imputato…… quest’ultimo, senza dedurre l’esistenza di errori di calcolo, non può più richiedere – stante la irrevocabilità del negozio processuale posto in essere – una riduzione dell’importo stabilito. ma, esclusivamente, la revoca dell’ordinanza ammissiva fino all’avvenuto pagamento”.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che “…….il rimedio giuridico per ottenere la restituzione di una somma erroneamente calcolata e versata in eccesso, rispetto a quella dovuta, consiste in una richiesta di ripetizione di indebito (art. 2033 cod. civ.) che va inoltrata all’ente che ha ricevuto il pagamento. Il rimedio non è quindi l’impugnazione della sentenza o il ricorso ad altri istituti processuali penali bensì l’inoltro di una domanda amministrativa di rimborso che attesti l’errore di calcolo. In caso di inerzia della pubblica amministrazione, il rimedio successivo sarebbe costituito dall’azione civile di ripetizione di indebito innanzi al giudice ordinario”

