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Notificazioni - Imputato - Decreto di citazione – Nullità - Corte di Cassazione, SS UU penali, sent. n. 42603, 18 ottobre 2023

Notificazioni – Imputato – Decreto di citazione – Normativa antecedente d.lgs. n. 150 del 2022 – Rifiuto del difensore di ufficio di accettare la domiciliazione – Nullità della citazione a giudizio per vizi notificazione – Restituzione degli atti al p. m. – Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 42603, depositata in data 18 ottobre 2023

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42603, depositata in data 18 ottobre 2023, su alcune questioni di diritto ed in particolare sull’assenso della domiciliazione del difensore e sulla nullità della notificazione della citazione a giudizio in mancanza di questa, nonchè su come debba procedersi alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 157 e 159 c.p.p. hanno affermato che:
– “qualora l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell’atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen”;
– “il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero è abnorme, perché avulso dal sistema processuale”
– “non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell’art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione stessa”.

 

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