La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30566 del 7 novembre 2025 depositata in data 20 novembre 2025, in tema di mancata notificazione di atti processuali ha affermato che pur non essendo imputabile al ricorrente la mancata notificazione per un errore indotto dal difensore del resistente nonchè dell’esito negativo della seconda inviata alla residenza anagrafica, risulta tuttavia non tempestiva la ripresa del procedimento notificatorio, avendo l’Agenzia unicamente chiesto, in vista dell’adunanza camerale la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..
