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Notificazione alla Pubblica Amministrazione- Indirizzo posta elettronica certificata comunicato al Ministero della Giustizia - Inserimento degli indirizzi pec in apposito elenco - nullità dell’adempimento effettuato a un indirizzo Pec non valido ex art. 16 Dl 179/2012 - Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza interlocutoria n. 961 del 15 gennaio 2026 depositata in data 16 gennaio 2026

La  sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 961 del 15 gennaio 2026 depositata in data 16 gennaio 2026,  in tema di notificazioni alle pubbliche amministrazioni ha affermato che  ” la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata deve essere effettuata in conformità delle speciali prescrizioni dettate dal combinato disposto dell’art.16 comma 7 e comma 12 del d.l. n.179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.221/2012)“. La Suprema Corte ha altresì chiarito che “…..la notificazione deve essere compiuta «esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12″,  ovvero al Ministero della Giustizia e da quest’ultimo “inseriti in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”

 

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