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Locazione - Contratto stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. - Estinzione processo esecutivo - Efficacia - Frutti - Corte di Cassazione, 3^ Sezione civile, sentenza n. 5330 del 27 gennaio 2026 depositata in data 9 marzo 2026

Le terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5330 del 27 gennaio 2025 depositata in data 9 marzo 2026,  in tema di locazione stipulata dal custode giudiziario ha affermato il seguente principio di diritto: Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l’estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che alla chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., è trasferito all’(ex)esecutato, il quale, pertanto, qualora il custode abbia introdotto un giudizio per conseguire i detti frutti, a norma dell’art. 111 c.p.c., è legittimato a proseguire l’azione già autonomamente intrapresa dal custode per il loro recupero”

 

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