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Impugnazione - Inammissibilità del gravame - Assenza potestas iudicandi del giudice penale di appello - Trasmissione degli atti al giudice civile competente - Corte di Cassazione, quinta Sezione penale, sentenza n. 17971 del 22 aprile 2026 depositata in data 19 maggio 2026

Le quinta sezione penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17971  del  22 aprile 2026, depositata in data 19 maggio 2026, in tema di impugnazioni ha affermato che  “……in presenza dei presupposti applicativi di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., ove l’impugnazione concerna esclusivamente le statuizioni civili, il giudice penale dell’appello, una volta esclusa l’inammissibilità della impugnazione, è privo di potestas iudicandi sul merito delle domande risarcitorie ed è tenuto a disporre la traslatio iudicii al giudice civile competente; la prosecuzione del giudizio deve aver luogo dinanzi al giudice civile individuato secondo le ordinarie regole di competenza e di grado, con esclusione della devoluzione diretta alla Corte di cassazione, al fine di assicurare il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione

 

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