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Illegalità della pena - Erronea applicazione, pena detentiva da parte del tribunale per reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Deducibilità innanzi al giudice dell’esecuzione - Rimodulazione della pena - Corte Cass. sezione 1^ penale, sentenza n. 27435 del 7 giugno 2024, depositata in data 10 luglio 2024

Le prima Sezione penale della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 27435 del 7 giugno 2024, depositata in data 10 luglio  2024, in tema di applicazione della pena da parte del Tribunale  per un delitto rientrante nella competenza per materia del giudice di pace,  ha affermato il seguente principio di diritto: “L’illegalità della pena, derivante dall’omessa applicazione da parte del Tribunale delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione cui spetta di provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale che riguardi anche l’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace”. 

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