Momento Legislativo

Documento informatico

Il documento informatico è “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
A differenza di un tradizionale documento cartaceo cd. DOCUMENTO ANALOGICO (vedi), il documento informatico non è necessariamente strutturato in elementi grafici suscettibili di lettura da parte di un essere umano ciò è confermato anche dal riferimento al termine “dati” contenuto nella sua definizione. Un documento informatico, infatti, viene prodotto da un elaboratore elettronico ed il suo contenuto informativo o parte di esso può essere interpretato da una macchina anche senza l’intervento di un “lettore” umano. Un documento informatico può essere anche redatto in un formato testuale (ad. es. un atto giudiziario o una sentenza) e contenere elementi grafici analoghi al documento analogico, ma le sue caratteristiche fisiche sono differenti in quanto il documento informatico è costituito da una sequenza di bit. Un documento informatico può anche non essere in formato testuale (ad es. i file con estensione .xml o le ricevute prodotte da un sistema di posta elettronica con estensione .msg o .eml) in questo caso il suo contenuto informativo non è rappresentato solo da elementi grafici e quindi leggibili ma anche da una parte diversamente strutturata che contiene informazioni direttamente verificabili tramite l’utilizzo di un software. Tutti i documenti informatici sono file prodotti da un sistema informatico, se tali oggetti vengono prodotti nel rispetto della normativa dettata dal nostro ordinamento e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale assumono lo stesso valore giuridico che avrebbero se fossero redatti su carta.

Riferimenti normativi: artt. 1 lett. p), D. Lgs. 82 del 2005 Codice dell’Amministrazione Digitale

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