Momento Legislativo

Atti prodromici al processo - Procura speciale alle liti - Traduzione in lingua italiana - Lingua italiana obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio - Validità se redatti in lingua straniera - Corte di Cassazione Sezioni Unite civili sentenza n. 17876 del 10.6.2025 depositata in data 2 luglio 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17876  del 10 giugno 2025 depositata in data 2 luglio 2025,  in materia di atti prodromici al processo   ha affermato i seguenti principi di diritto: “«In materia di atti prodromici al processo, quale, nella specie, la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana di quest’ultima e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione di L’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell’atto, sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità»

“Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti
prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di  conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”

Categorie

Ultimi articoli

Seguici

Ultimi articoli