Momento Legislativo

Diritto del contribuente - Rimborso eccedenze crediti Irpef e Irpeg su dichiarazioni redditi presentate fino al 30.06.1997 - Art. 2, c. 58, l. n. 350/2003 - Obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente - Violazione rilevabile d’ufficio - Cessazione obbligo dopo decennio dal 1.01.2004 - Corte Cass. Sezioni Unite civili, sentenza n. 12284 del 30 gennaio 2024, depositata in data 7 maggio 2024

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 12284 del 30 gennaio 2024, depositata in data 7 maggio 2024,  sulla questione relativa alla valenza precettiva o meno dell’art.2, comma 58, della legge n. 350/2003 ha affermato  il seguente principio di diritto: “l’art. 2 co. 58^ legge 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore (1^ gennaio 2004) della legge stessa”

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