E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16.10.2026 il Decreto Legislativo 25.09.2026, n. 186 di attuazione della Direttiva UE relativa al recupero ed all a confisca dei beni. Il provvedimento – tra le altre cose – modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile nonché sul T.U. stupefacenti, su quello sull’immigrazione, sul Codice dell’ambiente, sul Codice antimafia e sul T.U. spese di giustizia ed entrerà in vigore il prossimo 31.10.2026.
Il provvedimento allarga il numero dei reati per i quali è prevista la confisca dei beni.
Istituisce la cd. confisca “in casi particolari” o allargata, che si attua sui beni dei quali il condannato non è in grado di giustificare la provenienza ed il cui valore è sproporzionato rispetto al reddito.
Viene introdotto il nuovo articolo 240-ter c.p., che introduce la “confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari” nei quali il giudice dispone la confisca di beni ovvero di altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, pure per interposta persona.
L’articolo 240-ter, prevede inoltre che quando deve essere confiscato il prezzo, il prodotto o il profitto del reato e l’imputato non dispone di beni di valore equivalente, nemmeno per interposta persona, il giudice “può disporre” anche la confisca dei beni trasferiti a una persona estranea al reato “al fine di sottrarli agli effetti della confisca”. A tutela dei terzi in buona fede: la confisca è possibile “solo quando è accertato che il terzo estraneo, al momento del trasferimento, conosceva le finalità perseguite dall’imputato”.
