Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34681 del 24 giugno 2025 depositata in data 29 dicembre 2025, in tema di crediti da reato della parte civile e di relativo privilegio speciale immobiliare ha affermato il seguente principio di diritto: “ll privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2, c.p.p. se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro“
