Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 261 del 7 ottobre 2025 depositata in data 5 gennaio 2025, in tema di azione del consumatore e della relativa competenza giurisdizionale hanno rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, sulla questione: “se il consumatore – al quale l’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l’altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore – possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)“
