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Cartella di pagamento notificata per oneri generali di sistema - Contestazione -Notificazione a società affidataria del servizio di distribuzione del gas dall’agente della riscossione - Giurisdizione del giudice ordinario - Procedimento per recupero coattivo - Corte Cass. . SS. UU civili sent. n. 35282, del 18 dicembre 2023

Le Sezioni Unite civili della  Corte di Cassazione con la sentenza n. 35282 del  18 dicembre 2023, con riferimento alla recupero di somme dovute a titolo oneri generali di sistema e componenti tariffarie, emergenti dalle dichiarazioni periodiche riguardanti l’attività, che i distributori di energia elettrica e gas devono inoltrare alla Cassa per i Servizi energetici e ambientali, ha affermato che  “lasussistenza della giurisdizione del giudice ordinarionon rinvenendo argomenti a conferma della natura non tributaria degli “OGdS”, in considerazione che gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme a carico degli utenti, raccolte attraverso talune componenti della bolletta elettrica o del gas, appunto quelle per la copertura degli “oneri generali di sistema”, il cui gettito è gestito direttamente da CSEA. In particolare la Corte ha rilevato che  “……gli OGdS  risultano comunque parametrati sul profilo tipologico del cliente finale e sull’entità dei suoi consumi, comunque, su elementi,  peraltro variati nel tempo, che concorrono a delinearne la partecipazione contributiva secondo criteri difficilmente riconducibili all’art. 53 Cost.”. In ultimo  con riguardo al bilancio dello Stato La Suprema Corte ha negato la natura tributaria “……sulla base della constatazione che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sono destinati non alla fiscalità generale (salvo che per una minima quota), essendo ripartiti tra i clienti finali e, quindi, «trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa al fine di essere destinati a determinate categorie di operatori per utilizzi specifici”

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