Le quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31583 del 30 giugno 2026, depositata in data 19 agosto 2026, in tema di atti persecutori ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l’ipotesi di remissione prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., in quanto la remissione tacita della querela è incompatibile con il regime speciale stabilito dall’art. 612-bis, comma 4, cod. pen., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen”
