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Appello nel processo tributario - Proposizione nei confronti di più parti ex art. 53, c. 2, d.lgs. n. 546 / 1992 - Disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c. - Appello incidentale - Proposizione ex art. 54, c. 2, d.lgs. n. 546 /1992 - Cause inscindibili - Corte Cass. SS UU civili, sentenza n. 11676 del 5 dicembre 2023, depositata in data 30 aprile 2024

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n.  9611 del 27 febbraio 2023, depositata in data 10 aprile 2024,  sulla questione attinente  al litisconsorzio necessario processuale che imponga indipendentemente dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado,   ha affermato  i seguenti principi di diritto: “Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno”. 

“Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale che il comma 2 dell’art. 54 della disciplina processual-tributaria prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari delle modalità di proposizione dell’appello  incidentale che, a pena di decadenza, l’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata, riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili. Pertanto, l’appellato, che a sua volta intenda impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado, non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello nei confronti di quest’ultimo mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione “. 

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