Le seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34754 del 9 settembre 2026, depositata in data 28 settembre 2026, in tema di giudizio di legittimità ha affermato che ” La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata, come nel caso in esame, in pendenza del giudizio di legittimità da imputato di reati procedibili d’ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo.“
