L’articolo 14, comma 3, del dl 4/2019 vieta al titolare della pensione «quota 100», fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, di cumulare la pensione con redditi di lavoro dipendente od autonomo, salve le prestazioni di lavoro occazionale con un limite di € 5.000,00 annui. L’effetto della violazione di tale divieto di cumulo. secondo la circolare Inps n. 11/2019, sarebbe la sospensione della erogazione della pensione per l’intero anno di produzione dei redditi incumulabili.
La Corte, con la precedente sentenza 30994/2024 aveva avallato l’interpretazione data dall’ Inps secondo la quale il pensionato avrebbe subito la perdita dell’intero ammontare annuale della pensione in quanto rispondente ai principi espressi con la sentenza 234 del 2022 della Corte Costituzionale.
In essa veniva confermata la legittimità generale del divieto di cumulo fra questa speciale forma di pensione e il reddito da lavoro. La successiva sentenza della Corte Costituzionale 162 del 2025 aveva escluso che detta interpretazione avesse assunto il rango di diritto vivente, pertanto con la sentenza testé pubblicata la Corte ha modificato il precedente orientamento.
