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Divorzio - Quota TFR - Diritto dell’ex coniuge - Somme versate in un Fondo pensione - Corte di Cassazione, prima sezione civile, Ordinanza n. 14454 del 9 febbraio 2026 depositata in data 15 maggio 2026

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14454  del   9 febbraio 2026 depositata in data 15 maggio 2026,  in tema di divorzio e riconoscimento della quota TFR all’ex coniuge,  ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio”

 

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