La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. del 4 novembre 2025, del 22 ottobre 2025 depositata in data 3 novembre 2025, in tema di espropriazione presso terzi e di errore incolpevole del terzo nella dichiarazione, ha affermato il seguente principio di diritto: “In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l’onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all’assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi“
