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Impugnazioni - Art. 581, comma 1-ter, c. p.. p. - onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio - Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024 depositata in data 8 aprile 2025

La Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13808  del 24 ottobre 2024, depositata in data 8 aprile 2025,  in tema di impugnazioni ed in particolare della disciplina contenuta nell’art. 581, c. 1-ter, c. p. p. (abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024) che continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, ha affermato ai sensi dell’art. 173, terzo comma, disp. att. c.p.p., il seguente principio di diritto: “L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione

 

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