La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6988 del 27 febbraio 2026 depositata in data 24 marzo 2026, in tema di diritto alla ripetizione della NaSPI erogata dall’INPS ha affermato che: “……..la fattispecie è già regolata dall’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 nel senso che nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’indennità NASpI può essere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012” . La Corte ha infatti precisato che l’art.7 della legge 604/66 che presuppone il licenziamento del lavoratore solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, mentre l’art.6 del d.lgs. n.23/2025 lo disciplina quando già intimato .
