Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23876 del 15 aprile 2025 depositata in data 26 agosto 2025, in materia di riflessi sulla indennità di disoccupazione ed applicazione della tutela introdotta dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, per i contratti di cui sia accertata l’illegittimità del termine di durata ha affermato : “………..la condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato ;……. la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l’assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore”.