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Pubbliche amministrazioni - Impugnazione dell’elenco annuale ISTAT - Giurisdizione della Corte dei conti Sezioni riunite - Disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica - Giurisdizione per altri ambiti al giudice amministrativo - Corte Cass. Sez, Tributaria, sentenza n. 30220 del 22.10.2024, depositata in data 25 novembre 2024

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 30220 del 22 ottobre 2024, depositata in data 25 novembre 2024,  in tema di giurisdizione relativa alle impugnazioni delle pubbliche amministrazioni per l’inserimento nell’elenco annuale ISTAT, ha affermato  il seguente principio di diritto: “  In tema di impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione della Corte dei conti – sezioni riunite alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell’effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo”

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