La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32673 del 4 giugno 2025 depositata in data 15 dicembre 2025, sulla questione relativa al fatto se il marchio di un prodotto difettoso corrisponda anche a un elemento distintivo del nome di tale distributore sia sufficiente affinché quest’ultimo possa essere qualificato come ‘persona che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 si presenta come produttore’ ha affermato che “quando detta persona fornisce il prodotto in questione, è indifferente che abbia materialmente apposto essa stessa una siffatta menzione suddetto prodotto o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo “ . Concludendo che “’ l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato, alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di ‘persona che si presenta come produttore’, ai sensi di detta disposizione, non può riguardare esclusivamente la persona che ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto”…..”il fornitore di un prodotto ‘si presenti come produttore’ quando il nome di tale fornitore o un elemento distintivo di quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall’altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto da quest’ultimo”
