La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15075 del 4 giugno 2025 depositata in data 6 giugno 2025, in materia di Procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo ha affermato che “la Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del 2025, depositata il 22 maggio 2025 (e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, serie speciale, del 28 maggio 2025) ha pronunciato illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.” rilevando che ” il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica sia l’effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, sia il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”