Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20929 del 25 marzo 2025 depositata in data 23 luglio 2025, in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario ha affermato che: “i provvedimenti che dispongono il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la sua successiva revoca, adottati dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia, sono impugnabili attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 e quindi dinanzi al giudice civile “