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Procedimento penale - Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c. p.p. – Ricorribilità per cassazione - Cass. pen. 2^ Sez. sent. n. 50426, del 26.10.2023, depositata in data 18.12.2023

La seconda sezione della Corte di Cassazione  con la sentenza  n. 50426, del 26 ottobre 2023, depositata in data 18 dicembre 2023, sulla questione relativa alla natura della sentenza di non doversi procedere  ha affermato che per il principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione di cui all’art. 568 co. 1 c.p.p., sino allo spirare del termine di cui al co. 3 dell’ art. 420 quater c.p.p., il provvedimento adottato è suscettibile di revoca e quindi non  ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, non ponendosi in contrasto con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost.

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